L’autenticazione di sottoscrizione consiste nell’attestazione, da parte del dipendente addetto, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione.
Quando si può autenticare una sottoscrizione – Casi generali
Presso l’ufficio anagrafe, è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
- Istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione);
- Istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio presentate ai privati (es. banche, assicurazioni);
- Richieste rivolte ad uffici della Pubblica Amministrazione per le quali non sia possibile utilizzare i metodi di semplificazione amministrativa;
- Quietanze liberatorie;
- Proposte di referendum, iniziative di legge, candidature elettorali.