Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.
Termini per la proposizione della domanda di divorzio
A partire dal 26 maggio 2015 sono stati ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio:
- 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale;
- 6 mesi invece nel caso in cui vi sia stata separazione consensuale;
- 6 mesi è il termine previsto nel caso in cui la separazione sia stata raggiunta mediante accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile o a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.