Richiedere separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Conclusione di un rapporto personale/civile/matrimoniale

A chi è rivolto

A chiunque abbia necessita di richiedere una separazione o un divorzio 

Come fare

Procedimento:

Il procedimento si esplica in diverse fasi:

  1. Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di richiesta.
  2. L’ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
  3. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
  4. Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo.
  5. Al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Cosa serve

I Richiedenti possono ottenere gli effetti della separazione mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Cosa si ottiene

Con la legge 162/2014 dall’11 dicembre 2014 i coniugi che intendono procedere a:

  • separazione personale
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso)
  • scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)

Tempi e scadenze

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore; se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.

Termini per la proposizione della domanda di divorzio

A partire dal 26 maggio 2015 sono stati ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio:

  • 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nel caso in cui vi sia stata separazione giudiziale;
  • 6 mesi invece nel caso in cui vi sia stata separazione consensuale;
  • 6 mesi è il termine previsto nel caso in cui la separazione sia stata raggiunta mediante accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile o a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.

Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

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Pagina aggiornata il 19/07/2024